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Giurisprudenza C-7/12 (20/06/2013)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 20/06/2013

Oggetto: La Corte ha affermato che il diritto dell’UE osta a che un lavoratore, che ha fruito di un congedo parentale, sia valutato in sua assenza sulla base di principi e criteri di valutazione che lo pongano in una situazione svantaggiosa rispetto ai lavoratori che non hanno fruito di un tale congedo. Il diritto dell’UE osta inoltre a che una lavoratrice, che è stata trasferita su un altro posto di lavoro al termine del suo congedo parentale e in esito a tale valutazione, sia licenziata perché questo nuovo posto di lavoro viene soppresso, qualora per il datore di lavoro non fosse impossibile farla tornare sul suo precedente posto di lavoro o qualora il lavoro assegnatole non fosse equivalente o analogo e corrispondente al suo contratto o al suo rapporto di lavoro, in particolare per il fatto che, al momento del trasferimento, il datore di lavoro sapeva che il nuovo posto di lavoro era destinato a essere soppresso.

Parti: Nadežda Riežniece

Classificazione: Uguaglianza - Art. 23 Parità uomo/donna - Solidarietà - Art. 33 Divieto di licenziamento per maternità - Congedi parentali

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