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Giurisprudenza - (31/07/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Corti nazionali House of Lords

Data: 31/07/2007

Oggetto: A seguito dell’appello proposto da alcuni poliziotti in servizio in Irlanda del Nord che, chiamati a testimoniare in giudizio, richiedevano di poter mantenere l’anonimato temendo che il pericolo per la loro vita diventasse maggiore a seguito delle testimonianze e in considerazione della presenza di paramilitari terroristi sul territorio, la House of Lord ha affermato che l’art. 2 della CEDU impone agli Stati di fare, anche attraverso un bilanciamento degli interessi coinvolti, quanto nelle sue possibilità per difendere il diritto alla vita di ognuno. Pertanto, se e nella misura in cui sussista il rischio reale ed immediato che il testimone incorra in un pericolo per la propria vita maggiore di quello in cui incorrerebbe restando nell’anonimato, lo Stato deve assicurare tale protezione.

Parti: -

Lingua Originale: Inglese

Classificazione: Dignità - Art. 2 Diritto alla vita - Disposizioni generali - Art. 52 Portata dei diritti garantiti

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