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Giurisprudenza C-34/10 (10/03/2011)

Tipo: Conclusioni Avvocato Generale

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 10/03/2011

Oggetto: L’Avvocato generale propone alla Corte di sancire, interpretando la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica della invenzioni biotecnologiche, che la nozione di embrione umano si applica a partire dallo stadio della fecondazione alle cellule totipotenti iniziali e all’insieme del processo di sviluppo e di costituzione del corpo umano che ne deriva. Le cellule staminali embrionali, considerate individualmente non rientrano in questa nozione, non avendo, da sole, la capacità di svilupparsi in un essere umano. Un’invenzione deve essere esclusa dalla brevettabilità se l’attuazione del procedimento tecnico presentato per il brevetto richiede, preventivamente, sia la distruzione di embrioni umani, sia la loro utilizzazione come materiale di partenza, anche se la descrizione del detto procedimento non contiene alcun riferimento all’utilizzo di embrioni umani. L’eccezione al divieto di brevettabilità delle utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali concerne le sole invenzioni aventi un fine terapeutico o diagnostico che si applicano e che sono utili all’embrione umano.

Parti: Brüstle

Classificazione: Dignità - Art. 3 Bioetica

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