Giurisprudenza 29849/ 02 (26/04/2007)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 26/04/2007
Oggetto: Il ricorrente sosteneva che la sua condanna penale aveva violato il proprio diritto alla libertà di espressione e si doleva della mancanza di notifica del parere del procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Egli invocava soprattutto l’applicazione degli articoli 10 (libertà di espressione) e 6 § 1 ( diritto ad un processo imparziale).
La Corte ha ritenuto che i motivi valutati dalle autorità giudiziarie turche non sarebbero stati considerati di per sé come sufficienti a giustificare l’ingerenza nel diritto del ricorrente. Se alcuni passaggi dell’articolo delineano un quadro generale della politica dello Stato turco verso i suoi cittadini di origine curda, essi tuttavia non esortano all’uso della violenza, alla resistenza armata, né all’insurrezione, e non é un discorso di odio, fattore che a parere della Corte é l’elemento essenziale da prendere in considerazione. Essa ha deciso che la condanna del ricorrente è sproporzionata agli scopi prefissati e, di conseguenza, non “necessaria in una società democratica”. La Corte ha concluso dunque all’unanimità circa la violazione dell’articolo 10.
Per altro verso, la Corte ha concluso all’unanimità sulla violazione dell’articolo 6 § 1 a motivo della mancanza di notifica del parere del procuratore generale ed ha ritenuto di non dover esaminare separatamente le altre doglianze del ricorrente.
Parti: Capan c/ Turchia
Classificazione: Libertà - Art. 11 Libertà di espressione - Libertà di informazione - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice - Processo equo, pubblico