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Giurisprudenza 25389/05 (26/04/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 26/04/2007

Oggetto: Dopo un soggiorno di qualche tempo in Sudan, il ricorrente, privo di documento d’identità, arrivò in Francia all’aeroporto di Parigi “Charles de Gaulle” il 29 giugno 2005 secondo sue affermazioni smentite dal Governo francese. Il 1° luglio 2005, l’interessato chiese di potere entrare in Francia per diritto di asilo. Il 5 luglio 2005, l’OFRA (Ufficio Francese per i Rifugiati e gli Apolidi) emise un parere di non ammissione sul territorio francese poiché esistevano incoerenze nelle intenzioni del ricorrente. L’indomani, il Ministero dell’Interno respinse la domanda del ricorrente e decise di riavviarlo “verso il territorio dell’Eritrea oppure, all’occorrenza, verso tutti i paesi ove sarà legalmente possibile”. Il ricorrente propose ricorso avverso tale decisione che, in data 8 luglio 2005, fu respinto in camera di consiglio dal tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise. Il ricorrente propose istanza dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale il 15 luglio 2005 indicò al Governo francese che, in applicazione dell’articolo 39 (provvedimenti provvisori) del regolamento, era auspicabile il non rinvio dell’interessato verso l’Eritrea prima dell’udienza della sezione competente. Il 20 luglio 2005, l e autorità francesi autorizzarono il ricorrente all’ingresso nel territorio nazionale, quindi gli rilasciarono un permesso provvisorio di soggiorno. Il 7 novembre 2005, l’OFRA riconobbe al ricorrente la qualità di rifugiato. Invocando il combinato disposto degli articolo 13 e 3 della Convenzione, il ricorrente censurava la mancanza nel diritto francese del ricorso sospensivo avverso le decisioni di rigetto d’ingresso sul territorio e di riavvio al paese di origine. Per altro verso, sotto l’incidenza dell’articolo 5 § 1, si doleva di essere stato privato illegalmente della libertà, da una parte, per essere stato contenuto in zona internazionale tra il 29 giugno e il 1 luglio 2005 e, dall’altra parte, per essere stato tenuto in zona di attesa fino al 20 luglio 2005. Combinato disposto degli articolo 13 e 3. La Corte ha ritenuto che nel diritto francese, una decisione di rigetto d’ingresso sul territorio impedisce il deposito di una domanda d’asilo; tale decisione inoltre è esecutiva, di modo che l’interessato può essere immediatamente reinstradato verso il paese da cui dice di essere fuggito. Nella fattispecie, in base all’applicazione dell’articolo 39 del regolamento della Corte, il ricorrente è stato ammesso sul territorio ed ha potuto così depositare domanda d’asilo presso l’OFRA, che nel novembre 2005 gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato. La Corte ha rammentato come nella sua decisione di ammissibilità, essa ha ritenuto che il ricorrente aveva perso la qualità di vittima della violazione ex articolo 3 della Convenzione poiché in applicazione della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951 relativa allo stato dei rifugiati, egli non poteva più essere espulso verso il suo paese di origine dal momento che aveva assunto la qualità di rifugiato. Tuttavia, un problema si poneva nella fattispecie circa l’applicabilità del combinato disposto dell’articolo 13 e dell’articolo 3 della Convenzione. Secondo il diritto francese, per depositare una domanda di asilo dinanzi l’OFRA, uno straniero deve trovarsi sul territorio francese. Ne consegue che, se egli si presenta alla frontiera, non può depositare tale domanda se non gli si è dato preliminarmente accesso sul territorio. Se egli non è provvisto dei documenti richiesti a tal fine, gli si fa depositare una domanda di accesso sul territorio a titolo di asilo; egli è allora tenuto in “zona di attesa” per il tempo necessario all’esame del carattere “manifestamente infondato” o meno della domanda d’asilo che egli intende depositare. Tenuto conto dell’importanza che la Corte ripone nell’articolo 3 della Convenzione e della natura irreversibile del danno causabile nell’ipotesi del concretarsi del rischio di tortura o di maltrattamenti, l’articolo 13 esige che l’interessato possa accedere ad un ricorso a pieno diritto sospensivo. Non avendo avuto accesso in “zona d’attesa” ad un ricorso di pieno diritto sospensivo, il ricorrente non ha disposto di un “ricorso effettivo” per far valere il suo pregiudizio riferito all’articolo 3. La Corte ha concluso dunque per la violazione del combinato disposto degli articoli 13 e 3. Articolo 5 § 1 . Dagli elementi del fascicolo, niente permette di ritenere che il ricorrente sia giunto in aeroporto prima del 1 luglio 2005. La Corte ritiene quindi che la privazione della libertà del ricorrente iniziò alla data 1 luglio 2005 della sua collocazione in “zona di attesa” e che essa terminò il 20 luglio 2005, giorno di autorizzazione all’entrata nel territorio francese. Dal ventesimo giorno successivo alla collocazione in “zona di attesa”, il ricorrente si vide autorizzato ad entrare in territorio francese e a godere del rilascio di un salvacondotto, circostanze che misero fine al suo stato restrittivo di libertà. Pertanto, non solo la durata complessiva della detenzione subita non ha ecceduto il minimo legale di 20 giorni, ma inoltre, il suo trattenimento in “zona di attesa” dal 15 al 20 luglio 2005 si fondava su una decisione giurisdizionale. D’altronde, essendo il ricorrente, secondo sue proprie ammissioni, sprovvisto di ogni titolo di viaggio, la Corte non vede ragione di dubitare della buona fede del Governo nella parte in cui afferma che l’ammissione del ricorrente sul territorio necessitava delle verifiche preliminari che le autorità dovevano compiere circa la sua identità. Infine, la Corte ritiene che, nelle circostanze di causa, la durata del trattenimento del ricorrente in “zona di attesa” a tale scopo non ha ecceduto il limite del ragionevole. Il suo trattenimento in “zona di attesa” dopo il 15 luglio 2005 rappresentava quindi una “detenzione regolare” “di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio”. Di conseguenza, la Corte ha concluso per la non violazione dell’articolo 5.

Parti: Gebremedhin [Gaberamadhien] c/ Francia

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