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Giurisprudenza 5410/03 (20/03/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 20/03/2007

Oggetto: L'aborto è vietato in Polonia, tranne che in alcune condizioni aventi finalità terapeutiche. La ricorrente riteneva di trovarsi nelle condizioni legali per vedersi riconoscere la possibilità di procedere ad un aborto terapeutico. Essa sosteneva che il fatto di non averla autorizzata ad interrompere la sua gravidanza nonostante i rischi vitali nei quali incorreva, avesse comportato la violazione di Articoli della Convenzione, quali l' 8 (diritto al rispetto della vita privata), il 13 (diritto ad un ricorso effettivo), il 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti). Inoltre, la ricorrente ha dedotto la mancata instaurazione da parte della Polonia di azioni positive, previste dall' articolo 8, per l'inesistenza di procedure o strutture permettenti a donne incinte di rivendicare il diritto ad ottenere un aborto terapeutico. Con richiamo all'articolo 14 (divieto di discriminazioni) la ricorrente ha altresì sostenuto di aver subito discriminazioni fondate sul sesso e sulla sua malattia invalidante. In ordine alle circostanze di causa complessivamente considerate, la Corte ha concluso che, nel contesto della controversia vertente sul diritto all'aborto terapeutico, la Polonia ha mancato di salvaguardare il diritto di M.me Tysiac al rispetto della sua vita privata e che, pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata).

Parti: Tysiac c/ Polonia

Classificazione: Art. 4 Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Art. 17 Diritto di proprietà - Art. 21 Non discriminazione - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice - Processo equo, pubblico