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Giurisprudenza Cause riunite C-313/23, C-316/23, C-332/23 (30/04/2025)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 30/04/2025

Oggetto: Secondo la Corte, il principio di indipendenza dei giudici osta alla prassi di uno Stato membro secondo la quale i membri di un organo giudiziario di tale Stato membro, eletti dal parlamento di quest’ultimo per mandati di durata determinata e che sono competenti a controllare l’attività dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, la loro integrità e l’assenza di conflitti di interessi in capo a questi ultimi e a proporre a un altro organo giudiziario l’avvio di un procedimento disciplinare ai fini dell’imposizione di sanzioni disciplinari nei loro confronti, continuano ad esercitare le loro funzioni oltre la durata legale del loro mandato, fissata dalla Costituzione di detto Stato membro, fino a quando tale parlamento non elegga nuovi membri, senza che la proroga dei mandati scaduti si fondi su una base giuridica esplicita nel diritto nazionale contenente norme chiare e precise tali da disciplinare l’esercizio delle suddette funzioni e senza che sia garantito che tale proroga sia, in pratica, limitata nel tempo. La Corte ha poi affermato che la divulgazione a un organo giudiziario di dati personali protetti dal segreto bancario e che riguardano magistrate e i loro familiari, ai fini della verifica delle dichiarazioni di tali magistrati – oggetto di pubblicazione – relative al loro patrimonio e a quello dei loro familiari, costituisce un trattamento di dati personali rientrante nell’ambito di applicazione materiale del regolamento (UE) 2016/679. Secondo la Corte, un giudice competente ad autorizzare, su richiesta di un altro organo giudiziario, la divulgazione da parte di una banca a tale organo di dati relativi ai conti bancari dei magistrati e dei loro familiari non può essere qualificato come titolare di tale trattamento. Inoltre un giudice competente ad autorizzare la divulgazione di dati personali a un altro organo giudiziario non costituisce un’autorità di controllo nel caso in cui tale giudice non sia incaricato dallo Stato membro cui appartiene di controllare l’applicazione di tale regolamento al fine di tutelare, in particolare, le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Infine, secondo la Corte, un giudice competente ad autorizzare la divulgazione di dati personali a un altro organo giudiziario non è tenuto, qualora non sia investito di un ricorso ai sensi di tale disposizione, a garantire d’ufficio la protezione delle persone i cui dati sono oggetto di attenzione per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di tale regolamento relative alla sicurezza dei dati personali, anche qualora sia noto che tale organo ha commesso, in passato, una violazione di queste ultime disposizioni

Parti: Inspektorat kam Visshia sadeben savet

Classificazione: Libertà - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Giustizia - Art. 47 Giustizia: effettività - Indipendenza ed imparzialità dei giudici

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