Giurisprudenza C-644/23 (16/01/2025)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 16/01/2025
Oggetto: Secondo la Corte, la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, non osta a una normativa nazionale secondo la quale una persona, che si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare formulato a suo carico durante la fase istruttoria di un procedimento penale, che impedisce in tal modo alle autorità competenti di informarla personalmente dell’atto di imputazione definitivo e della data e del luogo del processo, e che, in tali circostanze, è condannata in contumacia, se rintracciata e arrestata ai fini dell’esecuzione della sua pena non avrà diritto a un nuovo processo, a condizione che tale normativa circoscriva detta esclusione dal diritto a un nuovo processo alle persone che, da un lato, tenuto conto dell’insieme delle circostanze pertinenti, possono essere considerate informate del processo e che, dall’altro, sono state rappresentate, durante il processo in contumacia, da un avvocato da esse incaricato o, in mancanza di tale rappresentanza, sono state informate in tempo adeguato del fatto che, se si fossero sottratte all’azione giudiziaria, si sarebbero esposte al rischio dello svolgimento di un processo in loro assenza
Parti: Stangalov
Classificazione: Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico - Art. 48 Presunzione di innocenza - Diritti della difesa
Testo