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Giurisprudenza C-454/23 (27/02/2025)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 27/02/2025

Oggetto: Secondo la Corte, uno Stato membro ha la facoltà di revocare lo status di rifugiato o decidere di non riconoscerlo quando i fondati motivi per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza di tale Stato membro, ai sensi della direttiva 2011/95/UE, sono basati su atti o comportamenti di quest’ultimo precedenti al suo ingresso nel territorio di detto Stato membro. Al fine di valutare, da un lato, il livello di gravità del pericolo che giustifichi la revoca dello status di rifugiato o il rifiuto di riconoscere tale status e, dall’altro, le conseguenze di questa revoca o di questo rifiuto sulla situazione del rifugiato, non occorre fare riferimento ai requisiti applicabili alla nozione di «pericolo per la sicurezza del paese», di cui alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, né alle gravi conseguenze che ne derivano per detto rifugiato

Parti: K.A.M.

Classificazione: Libertà - Art. 18 Rifugiati

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