Giurisprudenza C-400/23 (16/01/2025)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 16/01/2025
Oggetto: Secondo la Corte, nel caso in cui una persona sia condannata in contumacia a una pena privativa della libertà benché le condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, non fossero soddisfatte, tale direttiva non osta a che, dopo la scadenza del termine previsto per impugnare la decisione pronunciata in contumacia, l’unico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile consista nel proporre, dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso da quello che ha emesso tale decisione, una domanda diretta allo svolgimento di un nuovo processo, purché tale procedura sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività. Quest’ultima condizione impone, in particolare, che la procedura di domanda di un nuovo processo consenta effettivamente lo svolgimento di un tale processo in tutti i casi in cui sia accertato, previa verifica, che le condizioni previste dalla direttiva non erano soddisfatte. Per contro, quest’ultima condizione non è soddisfatta qualora sia imposto a colui che richiede un nuovo processo, a pena di archiviazione della sua domanda, di comparire personalmente dinanzi all’organo giurisdizionale competente. La Corte ha poi affermato che in uno Stato membro la cui normativa preveda una tale procedura di domanda di un nuovo processo, la direttiva 2016/343 esige che la persona condannata in contumacia riceva, nel momento in cui è informata dell’esistenza di tale condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia, nonché un’informazione facilmente comprensibile relativa, da un lato, al fatto che ella ha diritto a un nuovo processo qualora non fossero soddisfatte le condizioni previste dalla medesima direttiva e, dall’altro, alla procedura che le consenta di chiedere lo svolgimento di un tale processo. Infine, la Corte ha affermato che gli obblighi imposti da tale direttiva sono rispettati quando l’organo giurisdizionale che conduce un processo in contumacia valuta esso stesso, dopo aver sentito al riguardo sia l’accusa sia la difesa, se le condizioni previste dalla direttiva siano soddisfatte e, in caso negativo, comunica nella decisione pronunciata in contumacia, della quale una copia integrale deve essere consegnata all’interessato nel momento in cui questi è informato di tale decisione o poco dopo, che quest’ultimo ha diritto a un nuovo processo
Parti: VB II (Information sur le droit à un nouveau procès)
Classificazione: Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice - Art. 48 Diritti della difesa
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