Giurisprudenza C-16/24 (27/02/2025)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 27/02/2025
Oggetto: Secondo la Corte, qualora uno Stato membro abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e soggetto all’intervento del dirigente amministrativo di ciascun organo giurisdizionale, esso non osta a che, se un giudice al quale sia stata assegnata una causa dubita della regolarità dell’assegnazione, al giudice in parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente, di rinviare la causa di cui trattasi ad altro giudice del medesimo organo giurisdizionale per il motivo che essa avrebbe dovuto essergli assegnata, dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale, affinché verifichi la regolarità dell’assegnazione iniziale della causa di cui trattasi e proceda eventualmente alla sua riassegnazione. La regolarità dell’assegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale
Parti: Sinalov
Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: effettività - Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice
Testo