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Giurisprudenza C-57/22 (12/10/2023)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 12/10/2023

Oggetto: Secondo la Corte, la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, detto lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro poiché quest’ultimo non gli ha affidato alcun lavoro ed egli già beneficia, conformemente al diritto nazionale, di una compensazione di retribuzione durante detto periodo

Classificazione: Solidarietà - Art. 31 Ferie retribuite

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