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Giurisprudenza C-267/06 (01/04/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 01/04/2008

Oggetto: Con la pronuncia in esame la Corte di giustizia segna un’evoluzione nella propria giurisprudenza. La Corte infatti ha affermato che la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro osta ad una normativa come quella tedesca in base alla quale, dopo il decesso del partner con il quale ha contratto un’unione solidale, il partner superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale, l’unione solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto riguarda la detta prestazione ai superstiti. La Corte ha concluso che spetta al giudice a quo verificare se, nell’ambito di un’unione solidale, il partner superstite si trova in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale di categoria. Qualora tale giudice decida che i coniugi superstiti e i partner di unione solidale superstiti siano in una posizione analoga, una normativa come quella controversa nella causa principale deve di conseguenza essere considerata costitutiva di una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale.

Parti: Tadao Maruko

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale - Servizi sociali per vecchiaia

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