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Giurisprudenza - (12/02/2008)

Tipo: Parere consultivo della Grande Chambre

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 12/02/2008

Oggetto: La Corte Europea dei Diritti Umani (Grande Camera) in data 12 febbraio 2008 ha fornito il suo primo Parere Consultivo. La Corte, all’unanimità, con detto Parere ha concluso che la non ammissione di una lista di candidati per l’elezione alle funzioni di giudice della Corte Europea dei Diritti Umani, basata sul solo motivo dell’assenza di candidate donne, non è conforme alla Convenzione Europea dei Diritti Umani. La Corte richiama, peraltro, alla necessità che le eccezioni al principio secondo cui ogni lista deve recare almeno un nome di candidato del sesso sottorappresentato nell’ambito della Corte, siano disciplinate al più presto possibile. In base all’Articolo 47 (Pareri consultivi) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, la Corte – su richiesta del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ramo esecutivo dell’Organizzazione – era stata invitata ad emettere il proprio parere su determinate questioni giuridiche inerenti l’equilibrio tra sessi nella composizione delle liste di candidati presentate per l’elezione dei giudici della Corte Europea dei Diritti Umani [vedere sotto questa Voce, per maggiori dettagli]. Tale richiesta di Parere Consultivo era la seconda ad essere stata presentata alla Corte dal Comitato dei Ministri. La prima riguardava la coesistenza tra la Convenzione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali della Comunità di Stati Indipendenti, e la Convenzione Europea dei Diritti Umani. La Corte in data 2 giugno 2004 aveva fornito al riguardo il proprio Parere. La Corte, all’unanimità, aveva ivi concluso che tale tipo di richiesta di Parere Consultivo non rientrava nell’ambito della propria competenza, così come definita dall’Articolo 47 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. In questo Parere Consultivo, la Corte conclude che non essendo permessa alcuna deroga al principio di rappresentanza del sesso femminile, la prassi attualmente seguita dall’Assemblea Parlamentare non è conforme alla Convenzione Europea dei Diritti Umani; allorquando una Parte contraente ha adottato – sia pure senza successo – tutte le misure necessarie e adeguate per garantire, nella propria lista, la presenza del sesso femminile; e, ancor più, allorquando tale Parte contraente ha osservato le raccomandazioni dell’Assemblea Parlamentare finalizzate ad una procedura elettorale aperta e trasparente anche con appelli di candidature, l’Assemblea non potrebbe poi respingere la lista per il solo motivo che tale presenza femminile non si é concretizzata. E’ pertanto necessario che eccezioni al principio della presenza obbligatoria del sesso femminile siano definite al più presto possibile.

Classificazione: Tema generale