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Giurisprudenza C-561/14 (12/04/2016)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 12/04/2016

Oggetto: La Corte ha affermato che una misura nazionale, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente in uno Stato membro e suo figlio minore alla condizione che quest’ultimo abbia instaurato o abbia la possibilità di instaurare con tale Stato membro un legame sufficiente a consentirgli un’integrazione riuscita, laddove il figlio in questione e l’altro genitore risiedono nello Stato di origine o in un altro Stato e la domanda di ricongiungimento familiare sia presentata dopo due anni dalla data in cui il genitore residente nello Stato membro di cui trattasi ha ottenuto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato oppure un permesso di soggiorno che consente il soggiorno permanente, costituisce una nuova restrizione che non è giustificata

Parti: Genc

Classificazione: Libertà - Art. 9 Diritto a formare una famiglia - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di soggiorno

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