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Giurisprudenza C-487/14 (26/11/2015)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 26/11/2015

Oggetto: La Corte ha affermato che la spedizione di rifiuti nel paese di transito attraverso un valico di frontiera diverso da quello indicato nel documento di notifica ed autorizzato dalle autorità competenti, deve essere considerata come una modifica essenziale intervenuta sulle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, e pertanto il fatto di non aver informato di tale modifica le autorità competenti comporta che la spedizione di rifiuti è illegale. L’irrogazione di un’ammenda il cui importo di base corrisponde a quello dell’ammenda applicata in caso di violazione dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione e di trasmettere una notifica scritta preventiva, può essere considerata proporzionata soltanto qualora le circostanze che caratterizzano l’infrazione commessa consentano di constatare che si tratta di violazioni di gravità equivalente. Spetta al giudice nazionale verificare, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano la causa di cui è investito e, in particolare, dei rischi che la violazione può comportare per la protezione dell’ambiente e della salute umana, se l’importo della sanzione non ecceda la misura necessaria per realizzare l’obiettivo di assicurare un grado elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana

Parti: Total Waste Recycling

Classificazione: Solidarietà - Art. 35 Protezione della salute - Art. 37 Tutela dell’ambiente

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