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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza Cause riunite C-356/11 e C-357/11 (06/12/2012)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 06/12/2012

Oggetto: La Corte ha affermato che uno Stato membro può negare a un cittadino di un paese terzo un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch’essa cittadina di un paese terzo residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, nato da un primo matrimonio e che è cittadino dell’Unione, nonché con il figlio nato dalla loro unione, anch’egli cittadino di un paese terzo, a condizione che un siffatto diniego non comporti, per il cittadino dell’Unione in questione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Secondo la Corte poi gli Stati membri possono chiedere che il soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma tale facoltà deve essere esercitata alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori interessati oltre che nell’ottica di favorire la vita familiare.

Parti: O. e S.

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Uguaglianza - Art. 24 Diritti dei bambini - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di soggiorno

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