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Giurisprudenza C- 257/10 (15/12/2011)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 15/12/2011

Oggetto: La Corte ha affermato che quando la legislazione di uno Stato membro subordina il beneficio di una prestazione familiare al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma, l’ente competente del suddetto Stato membro, al fine di erogare la prestazione familiare di cui trattasi, deve tener conto, a tal fine, di siffatti periodi compiuti integralmente nel territorio della Confederazione svizzera. Nel caso in cui l’importo di una prestazione familiare debba essere determinato secondo le regole della prestazione di malattia, l’importo stesso, a favore di una persona che ha compiuto integralmente i periodi di attività professionale necessari all’acquisizione del diritto in parola nel territorio delle Confederazione svizzera, deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di una persona avente un’esperienza e qualifiche comparabili alle sue e che eserciti un’attività comparabile nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta la prestazione medesima.

Parti: Försäkringskassan

Classificazione: Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale

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