Giurisprudenza C-282/10 (08/09/2011)
Tipo: Conclusioni dell'Avvocato generale
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 08/09/2011
Oggetto: Secondo l’Avvocato generale, il diritto alle ferie retribuite deve essere considerato un principio di diritto sociale dell’UE il cui esercizio non può essere subordinato a un lavoro effettivo minimo di dieci giorni. Tuttavia né la possibilità di direttive con effetto orizzontale né l’applicazione diretta del diritto alle ferie consacrato nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE può permettere al lavoratore di invocare direttamente questo diritto nei confronti del datore di lavoro davanti al giudice nazionale. Anche il riconoscimento di tale diritto come principio generale del diritto dell’UE non può comportare, secondo l’Avvocato generale, l’applicazione diretta della direttiva 2003/88 nei rapporti tra singoli. Anche l’approccio della Corte di giustizia nel caso Kükükdeveci viene escluso. L’Avvocato generale riconosce però che la ricorrente potrebbe esperire un’azione di responsabilità contro lo Stato membro in questione al fine di fare applicare il diritto alle ferie derivante dal diritto dell’Unione.
Parti: Maribel Dominguez
Classificazione: Solidarietà - Art. 31 Ferie retribuite
Testo
Segnalazioni: Efficacia della Carta
L’Avvocato generale prende in considerazione il sistema di protezione previsto dalla Carta, il suo valore giuridico e i suoi effetti.