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Giurisprudenza C-378/08 (09/03/2010)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 09/03/2010

Oggetto: La Corte ha dichiarato che se in un’ipotesi d’inquinamento ambientale non sono soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione temporis e/o ratione materiae della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, tale ipotesi dovrà essere disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato. La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale che consente all’autorità competente di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere l’esistenza del nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività. Secondo tale direttiva l’autorità competente quando decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all’origine del danno ambientale. Viceversa deve ricercare preventivamente l’origine dell’accertato inquinamento e deve dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova, l’esistenza di un nesso di causalità.

Parti: Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA

Classificazione: Solidarietà - Art. 37 Tutela dell’ambiente

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