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Giurisprudenza C-363/08 (26/11/2009)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 26/11/2009

Oggetto: La Corte ha affermato che una persona divorziata cui sono state versate le prestazioni familiari dall’ente competente dello Stato membro in cui essa risiedeva e in cui il suo ex coniuge continua a vivere e a lavorare conserva, per il proprio figlio, il beneficio di dette prestazioni anche qualora essa lasci tale Stato per stabilirsi con il figlio in un altro Stato membro ove essa non lavora e anche qualora il detto ex coniuge possa percepire tali prestazioni nel suo Stato membro di residenza, a condizione che il figlio sia riconosciuto essere «componente il nucleo familiare» dell’ex coniuge. Qualora, però, tale persona eserciti un’attività professionale nell’altro Stato membro con conseguente diritto a prestazioni familiari, il diritto alle prestazioni familiari dovute in forza della legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’ex coniuge esercita un’attività professionale risulta sospeso, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza di questa.

Parti: Slanina

Classificazione: Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale

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