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Giurisprudenza C-44/08 (10/09/2009)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 10/09/2009

Oggetto: La Corte ha affermato che l’art. 2, n. 1, della direttiva 98/59, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che l’adozione, nell’ambito di un gruppo di imprese, di decisioni strategiche o di modifiche di attività che costringono il datore di lavoro a prevedere o progettare licenziamenti collettivi fa sorgere per tale datore di lavoro un obbligo di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Tale obbligo sorge in capo all’impresa controllata, che ha la qualità di datore di lavoro soltanto quando tale controllata, nell’ambito della quale possono essere effettuati licenziamenti collettivi, è stata individuata. La procedura di consultazione deve poi conclusa dalla controllata interessata dai licenziamenti collettivi prima che detta controllata, eventualmente su istruzione diretta della sua società controllante, risolva i contratti dei lavoratori interessati da tali licenziamenti.

Parti: Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e altri c/ Fujitsu Siemens Computers Oy

Classificazione: Solidarietà - Art. 27 Diritti dei lavoratori: informazione - Diritti dei lavoratori: consultazione

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