Giurisprudenza C-699/23 (30/04/2025)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 30/04/2025
Oggetto: Secondo la Corte, la direttiva 93/13/CEE non osta a una giurisprudenza nazionale la quale, alla luce di una normativa nazionale che prevede che la commissione di apertura di un mutuo ipotecario remuneri i servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o altri servizi analoghi, ritenga che la clausola che impone una siffatta commissione al consumatore soddisfi il requisito della trasparenza derivante dalla direttiva, senza che detta clausola precisi in modo dettagliato l’integralità dei servizi forniti in cambio di tale commissione al momento della comunicazione del tasso di interesse proposto, né indichi una tariffa oraria e senza che l’istituto bancario fornisca al consumatore fatture dettagliate, dalle quali risulti la ripartizione di detti servizi nonché le relative tasse, purché quest’ultimo sia stato posto in grado di valutare le conseguenze economiche che gliene derivano, di comprendere la natura dei servizi forniti in cambio delle spese previste da detta clausola e di verificare che non vi sia sovrapposizione tra le diverse spese previste dal contratto o tra i servizi che queste ultime remunerano. La direttiva 93/13, inoltre, non osta a che il prezzo dei servizi coperti da una clausola contrattuale che prevede una commissione di apertura, definita dalla normativa nazionale come avente ad oggetto i servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o altri servizi analoghi, sia espresso sotto forma di percentuale applicata all’importo del mutuo concesso, purché il consumatore sia stato effettivamente posto in grado di valutare le conseguenze economiche che gli derivano da tale clausola, di comprendere la natura dei servizi forniti in cambio delle spese previste da detta clausola e di verificare che non vi sia sovrapposizione tra le varie spese previste dal contratto. In tale ipotesi, una simile clausola non può creare, a scapito del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Infine, secondo la Corte, la direttiva 93/13 non osta a una giurisprudenza nazionale la quale consideri che una clausola contrattuale che preveda, conformemente alla normativa nazionale pertinente, il pagamento da parte del consumatore di una commissione di apertura destinata a remunerare i servizi connessi all’esame, alla concessione e al trattamento personalizzato di una domanda di mutuo o di credito ipotecario, possa non creare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, e ciò senza che il professionista sia tenuto a precisare la natura dei servizi remunerati da tale commissione né il costo di ciascuno di essi, a condizione che l’eventuale esistenza di un siffatto squilibrio possa essere oggetto di un controllo effettivo da parte del giudice competente, conformemente ai criteri risultanti dalla giurisprudenza della Corte, se necessario confrontando l’importo di una commissione di apertura imposta a un mutuatario e il costo medio delle commissioni di apertura rilevate in un periodo recente
Parti: Caja Rural de Navarra
Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori
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