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Giurisprudenza C-158/23 (04/02/2025)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 04/02/2025

Oggetto: Secondo la Corte, il diritto dell’UE non osta ad una normativa nazionale che obbliga i beneficiari di protezione internazionale a superare un esame di integrazione civica, a condizione che: l’attuazione di tale obbligo consenta di tenere realmente conto delle esigenze specifiche e delle caratteristiche della situazione di tali beneficiari, e delle particolari difficoltà di integrazione cui devono far fronte; le conoscenze necessarie per superare tale esame siano fissate ad un livello adeguato, senza eccedere quanto necessario per favorire l’integrazione dei beneficiari nella società dello Stato membro ospitante; ogni beneficiario di protezione internazionale sia dispensato dall’obbligo di superare tale esame nel caso in cui sia in grado di dimostrare, alla luce delle condizioni di vita e delle circostanze che caratterizzano il suo soggiorno nello Stato membro ospitante, di essere già effettivamente integrato nella società di quest’ultimo. La Corte ha per contro affermato che il diritto dell’UE osta a che il mancato superamento di un siffatto esame sia sistematicamente sanzionato con un’ammenda, così come a che detta ammenda possa essere di importo tale da costituire un onere finanziario irragionevole per la persona interessata, tenuto conto della sua situazione personale e familiare. Inoltre, esso osta a una normativa nazionale in forza della quale i beneficiari di protezione internazionale sopportano essi stessi l’integralità delle spese dei corsi e degli esami di integrazione civica. Secondo la Corte, il fatto che tali beneficiari possano ottenere un prestito dalle pubbliche amministrazioni al fine di pagare tali spese, e che sia loro concessa una remissione del debito per tale prestito nel caso in cui superino l’esame di integrazione civica entro il periodo stabilito o nel caso in cui vengano esonerati o dispensati dall’obbligo di integrazione civica entro questo periodo, non è idoneo a rimediare all’incompatibilità di tale normativa con il diritto dell’UE

Parti: Keren

Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo

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