Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza Cause riunite C-146/23 e C-374/2023 (25/02/2025)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 25/02/2025

Oggetto: Secondo la Corte, il diritto dell’UE non osta a che i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro determinino la retribuzione dei giudici purché tale determinazione non rientri nell’esercizio di un potere arbitrario ma si basi su modalità che siano previste dalla legge, siano oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, assicurino ai giudici un livello di retribuzione adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, tenuto conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato e della retribuzione media in tale Stato membro, e possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto di tale Stato membro. La Corte ha inoltre affermato che il diritto dell’UE non osta a che i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro deroghino alla normativa nazionale, che definisce in modo oggettivo le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici, decidendo di aumentare tale retribuzione in misura minore di quanto previsto da tale normativa, o addirittura di congelarne o ridurne l’importo, purché una siffatta misura derogatoria non rientri nell’esercizio di un potere arbitrario ma sia prevista dalla legge, stabilisca modalità di remunerazione oggettive, prevedibili e trasparenti; sia giustificata da un obiettivo di interesse generale perseguito nell’ambito di misure che, fatte salve circostanze eccezionali debitamente giustificate, non riguardino specificamente i giudici ma incidano, più in generale, sulla retribuzione di categorie di funzionari o agenti pubblici, sia necessaria e strettamente proporzionata al conseguimento di tale obiettivo, il che presuppone che essa rimanga eccezionale e temporanea e che non pregiudichi l’adeguatezza della retribuzione dei giudici all’importanza delle funzioni da essi svolte, e possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto dello Stato membro interessato

Parti: Sąd Rejonowy w Białymstoku

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Giustizia: effettività - Indipendenza ed imparzialità dei giudici

Testo download Italiano Inglese Francese