Giurisprudenza Cause riunite C-722/23 e C-91/24 (04/06/2026)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 04/06/2026
Oggetto: Secondo la Corte, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva non può, al fine di evitare l’impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale articolo 4, punto 6. Per contro, in caso di un siffatto rifiuto, lo Stato membro di esecuzione, al fine di evitare la suddetta impunità, è tenuto ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, chiedendo, di propria iniziativa, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che irroga tale pena ai fini dell’esecuzione di detta pena nel suo territorio
Parti: Rugu
Classificazione: Giustizia - Art. 49 Diritto penale
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