Giurisprudenza C-522/24 (18/06/2026)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 18/06/2026
Oggetto: Secondo la Corte, la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non osta a una normativa nazionale che prevede per i membri del personale militare una vaccinazione obbligatoria come requisito per poter svolgere la loro attività lavorativa, mentre i membri del personale civile, i quali svolgono le loro funzioni nello stesso ambiente e in un contesto sanitario analogo, non sono soggetti a un siffatto obbligo, dato che una tale differenza di trattamento non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della suddetta direttiva. La Corte ha poi affermato che la direttiva 2000/78 non osta, per il motivo di una discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali, a una normativa nazionale che prescrive una vaccinazione obbligatoria come requisito per poter svolgere l’attività lavorativa a un membro del personale militare che, a differenza in particolare degli altri membri del personale militare che svolgono le loro funzioni nello stesso ambiente, contesta una siffatta vaccinazione, qualora i motivi di tale contestazione costituiscano opinioni in materia di salute pubblica, le quali non sono ricomprese nella nozione di «convinzioni personali», ai sensi di tale direttiva, cosicché una siffatta differenza di trattamento non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della direttiva
Parti: Ministero della difesa (Obligation vaccinale des militaires)
Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione
Testo