Giurisprudenza C-484/24 (18/06/2026)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 18/06/2026
Oggetto: Secondo la Corte, il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) non osta a una normativa nazionale che, nel caso di un trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’esame dei fatti e dell’acquisizione delle prove da parte di un giudice, si limiti a prevedere che spetta alle parti presentare elementi di fatto circostanziati e veritieri e a imporre a tale giudice di prenderli pienamente in considerazione, prima, se del caso, di effettuarne una valutazione, senza contenere indicazioni sulle circostanze e sulle condizioni in cui i fatti riferiti e le prove dedotte dalle parti contenenti dati personali possano essere utilizzati da tale giudice, sempreché esista una giurisprudenza nazionale chiara, precisa e di prevedibile applicazione che stabilisca essa stessa le circostanze e le condizioni nelle quali i fatti riferiti e le prove dedotte dalle parti contenenti dati personali possono essere utilizzati da un giudice, e tale giurisprudenza risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionata a quest’ultimo. La Corte ha affermato che il principio della «minimizzazione dei dati» non richiede, per un giudice, di garantire il rispetto, per ogni trattamento di dati personali da esso effettuato, del principio di proporzionalità, assicurandosi che i dati trattati in tale occasione siano idonei a consentire la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale trattamento, nonché strettamente necessari a tal fine, e che la gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali che comporta la presa in considerazione di tali dati al fine di effettuare detto trattamento, sia in relazione con l’interesse che presenta, per tale giudice, il ricorso a questi dati per effettuare il medesimo trattamento, purché siano rispettate le condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2016/679. Secondo la Corte, gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, gli articoli 5 e 6 del regolamento 2016/679 e il principio della «minimizzazione dei dati» non ostano a che un giudice nazionale utilizzi elementi di prova contenenti dati personali ottenuti dalla parte che li ha trasmessi in violazione del diritto alla tutela della vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, qualora tale parte non abbia un legittimo interesse a tale trattamento che sia superiore a quello di comprovare semplicemente gli elementi di fatto da essa dedotti. Per contro, prima di procedere alla divulgazione di tali dati alle altre parti o a terzi, detto giudice deve verificare che tali dati siano limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali avviene tale divulgazione e, se del caso, adottare determinate misure per minimizzare la lesione del diritto alla protezione dei dati personali che una siffatta divulgazione può comportare. Il regolamento 2016/679 non osta a che un giudice nazionale utilizzi, nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, dati raccolti da una parte o da un terzo che non abbiano rispettato gli obblighi di informazione ad essi incombenti. Un giudice è tenuto, nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, a garantire il rispetto di tale regolamento, quando tratta dati personali relativi a terzi non coinvolti in un procedimento. Il diritto dell’Unione non esige che una delle parti di tale procedimento possa invocare la circostanza che tali dati sono stati raccolti o conservati illecitamente, ai sensi di detto regolamento, dall’altra parte, in violazione dei diritti che tali terzi traggono dal medesimo regolamento
Parti: NTH Haustechnik
Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso
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