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Giurisprudenza C-447/24 (21/05/2026)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 21/05/2026

Oggetto: La Corte ha affermato che la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato, enunciata dalla decisione quadro 2008/909/GAI, è soddisfatta qualora una citazione a comparire sia stata notificata non direttamente all’interessato, bensì a un consulente giuridico al quale quest’ultimo ha conferito un mandato affinché lo difenda al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate. La decisione quadro 2008/909 subordina la propria applicazione al fatto che l’interessato sia stato informato, a tempo debito, della data dell’udienza fissata per il suo processo, ma non al fatto che l’interessato disponga di tale informazione prima di conferire mandato a un consulente giuridico affinché lo difenda in tale processo. Secondo la Corte, il diritto dell’UE osta a una normativa nazionale la quale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non sia soddisfatta nessuna delle condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate dalla decisione quadro. Infine, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, qualora constati che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate da tale disposizione non sono soddisfatte, tener conto del fatto che l’interessato ha chiesto all’autorità competente dello Stato membro di emissione che la condanna sia eseguita nello Stato membro di cui egli è cittadino e nel quale si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non implica una violazione dei diritti della difesa di detto interessato

Parti: Höldermann

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico - Art. 48 Diritti della difesa - Art. 49 Diritto penale

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