Giurisprudenza C-440/25 (04/06/2026)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 04/06/2026
Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, conferisce a un giudice di primo grado investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale la competenza a pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità dei fatti come esposti a sostegno di tale domanda, sulla plausibilità del timore di persecuzione del richiedente o del rischio effettivo per quest’ultimo di subire danni gravi in caso di ritorno nel suo paese d’origine nonché sulla fondatezza di detta domanda, prendendo in considerazione elementi presentati nel corso della fase di ricorso. Gli Stati membri non possono limitare tale competenza. Secondo la Corte, l’espressione «timore fondato di essere perseguitato» riguarda la situazione in cui vi sia un grado ragionevole di probabilità che, in caso di ritorno nel paese d’origine, un richiedente protezione internazionale sia perseguitato al suo ritorno nel paese d’origine. Al fine di accertare l’esistenza di un siffatto timore, le autorità nazionali competenti devono procedere a una valutazione individuale, concreta e oggettiva della situazione personale di tale richiedente, dei fatti e delle circostanze relativi alla sua domanda e alla situazione nel suo paese d’origine
Parti: C-440/25
Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo
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