Giurisprudenza C-312/24 (04/06/2026)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 04/06/2026
Oggetto: La Corte ha affermato che il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) si applica all’attività svolta dalla direzione di un’autorità pubblica, che consiste nel conservare nel fascicolo personale di uno dei suoi agenti dati relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale. È irrilevante, al riguardo, che tale direzione abbia ottenuto dati siffatti tramite un’altra direzione appartenente alla stessa autorità pubblica, autorizzata, quest’ultima, a condurre tale tipo di indagine. Secondo la Corte, la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di polizia, a fini di gestione della carriera di quest’ultimo e di controllo del rispetto, da parte di tale agente, delle norme inerenti alle sue funzioni, di dati personali relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale sospesa, riguardante un reato per il quale detto agente non è stato né accusato né imputato, può essere considerata giustificata ai fini dell’adempimento di un obbligo giuridico cui l’autorità pubblica, datore di lavoro di detto agente, è soggetta sulla base del diritto nazionale, a condizione che tale base giuridica sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati e che tale obbligo risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionato a quest’ultimo. Infine, la Corte ha affermato che la la direttiva 2000/78/CE non è applicabile qualora un’autorità pubblica, una direzione della quale è incaricata di condurre le indagini penali riguardanti gli agenti dipendenti di tale autorità, rifiuti, nella sua qualità di datore di lavoro, di promuovere uno dei suoi agenti per il solo motivo che egli ha rivestito la qualità di indagato nell’ambito di una siffatta indagine alla fine sospesa, senza essere stato né accusato né imputato per il reato in questione
Parti: Darashev
Classificazione: Libertà - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso
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