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Giurisprudenza C-564/24 (05/03/2026)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 05/03/2026

Oggetto: Secondo la Corte, il fatto che un consumatore sia assistito, prima e al momento della conclusione di un contratto tra tale consumatore e un professionista, da un altro professionista di sua scelta che ha messo in contatto il consumatore con il primo professionista e che ha influito su elementi essenziali del contenuto di tale contratto, non è rilevante ai fini della qualificazione di detto contratto come “contratto a distanza” ai sensi della direttiva 2011/83. La Corte ha affermato che quando le parti di un contratto che non può essere qualificato come “contratto a distanza” stipulano, ricorrendo esclusivamente a tecniche di comunicazione a distanza, un accordo aggiuntivo a tale contratto relativo a prestazioni complementari di importanza secondaria rispetto alle prestazioni previste dal contratto stesso, tale accordo aggiuntivo costituisce un “contratto a distanza”, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2011/83. Nel caso in cui un consumatore abbia receduto da un contratto a distanza alla scadenza del termine di recesso prorogato ai sensi della direttiva e in un momento in cui le prestazioni oggetto di tale contratto e di natura non ripetibile erano già state fornite, il professionista può validamente sostenere che tale consumatore, a causa del proprio comportamento, ha esercitato il diritto di recesso in modo abusivo, se dall’insieme delle circostanze risulta che, da un lato, l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore non corrisponde agli obiettivi perseguiti dalla direttiva in materia di informazione del consumatore e di sicurezza nelle transazioni con il professionista e, dall’altro, il consumatore, con il suo comportamento, mira ad ottenere in modo abusivo un vantaggio a scapito del professionista

Parti: Eisenberger Gerüstbau

Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori

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