Giurisprudenza C-135/25 PPU (20/05/2025)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 20/05/2025
Oggetto: Secondo la Corte, la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, non osta a che, in applicazione di una normativa nazionale relativa agli imputati che si siano dati alla fuga, il diritto a un nuovo processo sia negato a un condannato in contumacia che abbia presentato una domanda a tal fine qualora: le autorità competenti abbiano compiuto sforzi al fine di informare tale persona della data e del luogo del processo quando quest’ultima si era data alla fuga, in violazione di una misura di sicurezza che le era stata imposta, dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare; l’atto di imputazione e un documento indicante la data e il luogo di tale processo le siano stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che la stessa aveva fornito a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di imputazione preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di imputazione; e detta persona sia stata rappresentata da un avvocato nominato d’ufficio nel corso dell’intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza, a condizione che, da un lato, le suddette autorità abbiano utilizzato tutti i mezzi ai quali potevano ragionevolmente ricorrere per rintracciare il condannato in contumacia prima del suo processo e che, dall’altro, tale persona sia stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione, oppure abbia inequivocabilmente conferito all’avvocato che le è stato assegnato d’ufficio un mandato per rappresentarla, in sua assenza, dinanzi all’organo giudicante
Parti: Kachev
Classificazione: Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice - Art. 48 Diritti della difesa
Testo