Giurisprudenza Cause riunite C-424/24 e C-425/24 (16/07/2026)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 16/07/2026
Oggetto: La Corte ha affermato che una sanzione disciplinare che vieti l’esercizio di un’attività professionale in tutti gli Stati membri lede le libertà di circolazione dei dirigenti interessati. Tuttavia, tale limitazione può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale e se è proporzionata a tale obiettivo. I singoli individui devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi delle libertà riconosciute dal diritto dell’Unione, quindi, in particolare, contro quelli che infliggono tali sanzioni. Il diritto degli Stati membri deve quindi consentire ai singoli individui di adire un giudice che abbia il potere di annullare tali sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie. Inoltre, gli Stati membri devono garantire l’indipendenza di tale giudice, in particolare nei confronti di qualsiasi pressione esterna che possa essere esercitata dalle organizzazioni sportive interessate. È inoltre essenziale che l’esistenza, la composizione e l’organizzazione di detto giudice siano precostituite per legge. Infine, il giudice in questione deve offrire alle parti le garanzie procedurali richieste, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, ed esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sugli atti che gli sono sottoposti. Per contro, il diritto dell’Unione non impone un doppio grado di giurisdizione: è sufficiente l’esistenza di un organo giurisdizionale che garantisca un accesso effettivo alla giustizia. Spetta quindi al giudice nazionale verificare che tutte queste condizioni siano soddisfatte nel caso di specie dai giudici sportivi italiani, quanto meno da quello che statuisce in ultima istanza
Parti: FIGC e CONI
Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice - Indipendenza ed imparzialità dei giudici - Precostituzione in base alla Legge - Art. 48 Diritti della difesa
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