Sez. 6 - 1,
Sentenza
n. 6892
del 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26262/2009 proposto da:
VENTIMIGLIA MASSIMO VNTMSM69M12H888S, VENTIMIGLIA MICHELE
VNTMHL61B09H888M, CARTOLANO MARGHERITA FLORA CRTMGH31M68H888S,
VENTIMIGLIA GIUSEPPE VNTGPP63T02H888V, tutti in proprio ed in
qualità di eredi di Ventimiglia Giovanni, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 79, presso lo studio dell'avvocato DE
STEFANO Maurizio, che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato GUIDA ANNA MARIA CARMELA giusta procura a margine del
ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro in
carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 1250/07 V.G. della CORTE D'APPELLO di CATANZARO
del 3/06/2009 depositato l'08/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito l'Avvocato De Stefano Maurizio difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
rilevato che Michele, Giuseppe e Massimo Ventimiglia, insieme
con Margherita Flora Cartolano, ricorrono per cassazione nei
confronti del decreto della Corte d'appello di Catanzaro, in epigrafe
indicato, che - rilevata l'omessa esecuzione, da parte dei
ricorrenti, nel termine assegnato loro con il decreto di fissazione
di udienza, della notifica alla controparte del ricorso e del decreto
- ha dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo che l'inesistenza
della notifica precluda la concessione di un nuovo termine, pur
inizialmente concesso dalla Corte stessa;
che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso;
che in prossimità dell'udienza parte ricorrente ha depositato
memoria illustrativa;
Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una
motivazione semplificata;
Ritenuto che con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di
legge (L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4) per avere la Corte di
merito - applicando allo speciale procedimento di cognizione regolato
da detta legge un principio di elaborazione giurisprudenziale
(peraltro non pacifico) relativo a procedimenti impugnatori di
provvedimenti giurisdizionali - ritenuto perentorio il termine per la
notifica stabilito dal giudice nel decreto di fissazione di udienza;
in subordine, ove l'interpretazione espressa nel decreto impugnato
fosse confermata, il ricorrente formula eccezione di illegittimità
costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, per
contrasto con l'art. 6.1 della CEDU (sotto il profilo del diniego di
accesso alla Corte d'appello ai sensi della L. n. 89) e quindi con
l'art. 117 Cost.;
che il ricorso è fondato;
che la Corte territoriale ha fatto riferimento ad una pronuncia delle
Sezioni Unite (n. 20604/08) circa la perentorietà del termine
fissato dall'art. 435 c.p.c. e dall'art. 415 c.p.c. rispettivamente
per l'appello e per l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di
lavoro;
che tale orientamento non è ritenuto di generale applicazione dalla
giurisprudenza di questa Corte, che, anche in relazione a
procedimenti di natura "lato sensu" impugnatoria (a differenza di
quello in unico grado regolato dalla L. n. 89 del 2001), lo ha spesso
disatteso (cfr.ex multis Sez. 1^ n. 11301/10; n. 17670/10; n.
12983/09);
che, in relazione al giudizio sulla domanda di equa riparazione per
la durata irragionevole del processo, questa Corte ha già affermato
(cfr. Sez. 1^ n. 22153/11; n. 22154/11) che la L. n. 89 del 2001,
art. 3, non attribuisce espressamente, a norma dell'art. 152 c.p.c.,
comma 1, natura perentoria al termine stabilito dal giudice per la
notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza,
limitandosi a prevedere il termine dilatorio di comparizione di
quindici giorni per consentire la difesa all'Amministrazione, ed a
collegare la sanzione della improponibilità della domanda (art. 4)
soltanto al deposito del ricorso oltre il termine di sei mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il procedimento
presupposto;
che peraltro l'interpretazione costituzionalmente orientata di tali
disposizioni normative non può limitarsi a considerare il richiamo,
contenuto nell'art. 111 Cost., al principio della ragionevole durata
del processo - cui la Corte di merito ha fatto riferimento per
escludere nella specie un'interpretazione estensiva dell'art. 291
c.p.c., che protragga ingiustificatamente i tempi del giudizio, ma
deve tener conto anche e soprattutto del principio, elaborato dalla
giurisprudenza della Corte EDU in via di interpretazione dell'art.
6.1 della CEDU (il cui rispetto è imposto al giudice nazionale
dall'art. 117 Cost.), secondo cui il diritto di accesso ai Tribunali
ed alle Corti implica l'esigenza, nell'applicare le regole della
procedura dettate dalle norme di legge interne, di evitare che
un'interpretazione troppo formalista impedisca, in effetti, l'esame
del merito dei ricorsi; principio tanto più rilevante nel caso in
esame, in cui la Corte territoriale aveva in un primo momento accolto
l'istanza del ricorrente di concessione di un nuovo termine per la
notifica, ed a seguito di ciò la Amministrazione si era costituita
formulando anche (oltre alla eccezione di improcedibilità) le
proprie deduzioni specifiche nel merito della domanda;
che pertanto il provvedimento è cassato e la causa va rinviata alla
Corte d'appello di Catanzaro, che procederà all'esame del ricorso,
regolando anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e
rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione,
che regolerà anche le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2012