ࡱ > h j g [ M bjbj .Z ΐ ΐ CD % 8 , $ ; P : " ! " ; ; ; ; ; ; ; $ Y= ? <; - A# A# A# <; i; $ $ $ A# j ; $ A# ; $ $ "9 : tO # 9 ; ; 0 ; 9 @ # ^ @ , : @ : 8 A# A# $ A# A# A# A# A# <; <; $ A# A# A# ; A# A# A# A# @ A# A# A# A# A# A# A# A# A# : AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una HYPERLINK "http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5135?PortalAction_x_000_userLang=it" \t "Disclaimer" Clausola di esclusione della responsabilit e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 23 aprile 2009 ( HYPERLINK "http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=it&num=79909576C19070509&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET" \l "Footnote*" *) Direttiva 87/102/CEE Tutela dei consumatori Credito al consumo Inadempimento del contratto di vendita Nel procedimento C509/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 234 CE, dal Tribunale di Bergamo con decisione 4 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2007, nella causa Luigi Scarpelli contro NEOS Banca SpA, LA CORTE (Prima Sezione), c o m p o s t a d a l s i g . P . J a n n ( r e l a t o r e ) , p r e s i d e n t e d i s e z i o n e , d a i s i g g . M . I l e ai , A . T i z z a n o , A . B o r g B a r t h e t e E . L e v i t s , g i u d i c i , a v v o c a t o g e n e r a l e : s i g . J . M a z k c a n c e l l i e r e : s i g . r a R . ^e r e _, a m m i n i s t r a t o r e v i s t a l a f a s e s c r i t t a d e l p r o c e d i m e n t o e i n s e guito alludienza dell11dicembre 2008, considerate le osservazioni presentate: per il sig.Scarpelli, dagli avv.tiF.Maffettini e G.Pozzi; per la NEOS Banca SpA, dallavv.S.Beccari; per il governo italiano, dal sig.R.Adam, in qualit di agente, assistito dalla sig.raW.Ferrante, avvocato dello Stato; per il governo tedesco, dal sig.M.Lumma e dalla sig.raJ.Kemper, in qualit di agenti; per il governo ungherese, dalle sig.reJ.Fazekas, R.Somssich e K.Borvlgyi, in qualit di agenti; per la Commissione delle Comunit europee, dalla sig.raL.Pignataro-Nolin e dal sig.W.Wils, in qualit di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito lavvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione dellart.11, n.2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU1987, L42, pag.48). 2Tale domanda stata presentata nellambito di una controversia tra il sig.Scarpelli e la NEOS Banca SpA (in prosieguo: la NEOS Banca) in merito allesecuzione di un contratto di credito concluso per lacquisto di unautomobile che non mai stata consegnata. Contesto normativo La normativa comunitaria 3Il ventunesimo considerando della direttiva 87/102 prevede quanto segue: considerando che, per quanto riguarda i beni e servizi che il consumatore ha sottoscritto per contratto di acquistare a credito, il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi; che le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di quel fornitore per consentire al consumatore lacquisto di merci o di servizi da tale fornitore. 4Il venticinquesimo considerando di detta direttiva dichiara quanto segue: considerando che la presente direttiva intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonch un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure pi severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal Trattato. 5Lart.11, nn.1 e2, di tale direttiva cos dispone: 1. Gli Stati membri provvedono affinch lesistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura. 2. Quando: a)per lacquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore, e b)tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per lacquisto di merci o di servizi di tale fornitore, e c)il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformit al precedente accordo, e d)i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte, o non sono conformi al relativo contratto di fornitura, e e)il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva diritto, il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore. Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto esercitabile. La normativa nazionale 6Lart.42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Supplemento ordinario alla GURI 8 ottobre 2005, n.235), cos dispone: Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di procedere contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore lesclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilit si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito. 7Tuttavia, il giudice del rinvio riferisce che, secondo la giurisprudenza italiana, i diritti rivendicati dal consumatore non dipendono dalla conclusione o meno di un accordo di esclusiva tra il creditore ed il fornitore. Causa principale e questione pregiudiziale 8In data 20 giugno 2003, lacquirente, sig.Scarpelli, rivoltosi alla societ Autobrembate, venditrice, di propriet del sig.Brioli Duilio, per acquistare unautovettura della marca Audi A4 1900 TD, ha sottoscritto, unitamente al contratto di acquisto di tale veicolo, un modulo fornito dal venditore di richiesta di prestito alla societ FinemiroSpA, cui subentrata la NEOS Banca, creditrice. 9Il sig.Scarpelli ha corrisposto, tramite assegni intestati al sig.Brioli Duilio, la somma di EUR10000 e ha beneficiato di un prestito per un importo pari a EUR19130, che si aggiungevano ai gi corrisposti EUR10000. Egli ha cominciato a rimborsare a detto istituto finanziario il prestito cos accordato, tramite rate mensili di EUR402. 10Dopo aver corrisposto 24 rate mensili, pari ad un importo di EUR9648, oltre a EUR130 per spese di commissione, il sig. Scarpelli ha interrotto il pagamento delle rate, in ragione del fatto che il veicolo non gli era ancora stato consegnato. 11La Finemiro SpA ha notificato al sig.Scarpelli un decreto ingiuntivo relativo al pagamento della residua somma dovuta, per un importo quantificato in EUR15678,38, oltre agli interessi. 12Successivamente, la societ Autobrembate stata dichiarata fallita e il veicolo acquistato dal sig.Scarpelli non gli mai stato consegnato. 13Il sig.Scarpelli si opposto al decreto ingiuntivo di pagamento, affermando di non essere tenuto a corrispondere le rate mensili residue dovute. Inoltre, egli ha richiesto alla NEOS Banca la restituzione degli EUR9778 gi corrisposti in rate mensili, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. 14La NEOS Banca si costituita in giudizio opponendosi alle richieste del sig.Scarpelli sullassunto che lart.11 della direttiva 87/102 prevede lesonero della responsabilit del creditore in tutti i casi in cui manca un rapporto di esclusiva tra questultimo e il fornitore. 15A tal proposito la NEOS Banca ha richiamato le disposizioni di legge nazionali e comunitarie, in particolare lart.42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, sostenendo che nei casi di finanziamento in regime di non esclusiva il diritto del consumatore di procedere contro il creditore precluso, essendo tale possibilit limitata ai finanziamenti in regime desclusiva. 16 pacifico che non sussiste un rapporto di esclusiva tra la NEOS Banca e la societ Autobrembate. 17Secondo il Tribunale di Bergamo, tenuto conto delle indicazioni date dal ventunesimo considerando della direttiva 87/102, non certo che il rapporto di esclusiva sia presupposto necessario per attribuire diritti maggiori al consumatore. 18In tale contesto, il Tribunale di Bergamo ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: Se lart.11, [n.2, della direttiva 102/87/CEE] debba interpretarsi nel senso che laccordo tra fornitore e finanziatore in base al quale il credito messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore, sia presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento del fornitore anche quando tale diritto sia: a) solo quello della risoluzione del contratto di finanziamento; oppure b) quello di risoluzione e di conseguente restituzione delle somme pagate al finanziatore. Sulla questione pregiudiziale 19Con la sua questione, il giudice del rinvio sinterroga sostanzialmente sulla necessit dellesistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore affinch il consumatore possa procedere in giudizio contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni incombenti al venditore. In particolare, il Tribunale di Bergamo domanda se una siffatta condizione sia necessaria nel caso di unazione diretta alla risoluzione del contratto di finanziamento e nel caso di unazione diretta alla restituzione delle somme gi corrisposte al finanziatore. 20Quanto agli obiettivi della direttiva 87/102, dai considerando della stessa risulta che stata adottata al duplice scopo di assicurare, da una parte, la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo (terzo, quarto e quinto considerando) e, dallaltra, di proteggere i consumatori che sottoscrivono tali crediti (sesto, settimo e nono considerando) (sentenze 23 marzo 2000, causaC208/98, Berliner Kindl Brauerei, Racc. pag.I1741, punto20, e 4 marzo 2004, causaC264/02, Cofinoga, Racc. pag.I2157, punto25). 21A tal proposito, lart.11 di detta direttiva, da una parte, prevede il diritto per il consumatore di procedere contro il creditore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni incombenti al fornitore dei beni o dei servizi in questione e, dallaltra, subordina tale diritto ad una serie di condizioni, tra le quali figura quella dellesistenza di un rapporto di esclusiva tra il creditore ed il fornitore. 22Tale disposizione devessere letta alla luce del ventunesimo considerando della direttiva 87/102 che, con riferimento al regime istituito allart.11 di detta direttiva, indica esplicitamente che il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo. Sempre ai sensi dello stesso considerando, le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di quel fornitore per consentire al consumatore lacquisto di merci o di servizi da tale fornitore. 23Ne consegue che il diritto di procedere in giudizio di cui allart.11, n.2, della direttiva 87/102 costituisce una protezione supplementare offerta dalla direttiva di cui trattasi al consumatore nei riguardi del creditore, che si aggiunge alle azioni che il consumatore pu gi esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle varie condizioni di cui a tale articolo pu essere richiesto solo rispetto ai ricorsi proposti ai sensi di tale protezione supplementare. 24Va inoltre rilevato che una siffatta interpretazione dellart.11 della direttiva87/102 in linea con il tipo di armonizzazione effettuata con tale direttiva. Infatti, secondo il suo venticinquesimo considerando, non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure pi severe per la protezione del consumatore, dal momento che tale direttiva impone unarmonizzazione minima in materia di credito al consumo. Gli Stati membri sono quindi liberi di stabilire una normativa pi favorevole per i consumatori. 25Nel contesto dellart.11, n.2, della direttiva87/102, la Corte ha dichiarato che lobiettivo perseguito da tale direttiva consiste nel garantire il rispetto di una norma di protezione minima del consumatore in materia di credito al consumo (sentenza 4 ottobre 2007, causaC429/05, Rampion e Godard, Racc. pag.I8017, punto47). 26Tale interpretazione anche corroborata dallart.14, n.1, di detta direttiva, che impone agli Stati membri di provvedere affinch i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione alla direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza Rampion e Godard, cit., punto48). 27In aggiunta, il consumatore non pu esercitare alcuna influenza sul rapporto tra il fornitore e il creditore, il che implica che il consumatore in balia delle condizioni contrattuali come negoziate tra questi due imprenditori. 28Inoltre, spesso i creditori presentano moduli prestampati ai consumatori per la conclusione del contratto di mutuo. Quindi, il consumatore, ovvero la parte pi debole del contratto, di regola non ha la possibilit di apportare modifiche al testo. 29Pertanto, il fatto di subordinare in ogni caso lesercizio del diritto del consumatore di procedere contro il creditore alla condizione dellesistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore contrasterebbe con lobiettivo della direttiva 87/102 che , in primo luogo, quello di tutelare il consumatore in quanto parte pi debole del contratto. 30Dalle considerazioni che precedono risulta che, in una situazione come quella descritta dal giudice nazionale nella decisione di rinvio, in cui la normativa applicabile alle relazioni contrattuali prevede la possibilit per il consumatore di procedere contro il creditore per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione delle somme gi corrisposte, la direttiva 87/102 non prescrive che siffatte azioni siano subordinate alla condizione di esclusiva in questione. Per contro, il soddisfacimento di una siffatta condizione pu essere richiesto al fine di far valere altri diritti, non previsti dalle disposizioni nazionali in materia di relazioni contrattuali, come il diritto al risarcimento del danno causato da uninadempienza del fornitore dei beni o servizi in questione. 31Conseguentemente, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che lart.11, n.2, della direttiva 87/102 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, lesistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore. Sulle spese 32Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: Lart. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, lesistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore. Firme HYPERLINK "http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=it&num=79909576C19070509&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET" \l "Footref*" * Lingua processuale: l'italiano. PAGE PAGE 7 P Q A B 7 F O ^ ) 1 0 ! ! R( S( &/ C/ H H J M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M ԿԿԿԿԸԸԿԸԿԿԿ j hmY 0J Uh