Giurisprudenza 03/04/2007 (03/04/2007)
Tipo: Sentenza
Autorità: Corti nazionali: Corti di merito (Italia) - Corte di Appello di Firenze - Sezione lavoro
Data: 03/04/2007
Oggetto: La fruizione del periodo di ferie stabilito dalla contrattazione collettiva deve essere (almeno in parte) consecutiva e svolta nell'anno di maturazione ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, anche alla luce dell'art. 7 direttiva 93/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, che riconosce il diritto del lavoratore al riposo annuale come diritto fondamentale (confermato dalla previsione dell'art. 31 della Carta di Nizza). E' consentita la sostituzione del diritto alle ferie annuali con una compensazione finanziaria ("monetizzazione") soltanto nel caso in cui si ponga termine al rapporto di lavoro senza la possibilità di fruire delle ferie nel frattempo maturate, e nell'ambito della finalità, chiaramente espressa dalla direttiva 93/104 (cons. 5), "di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori della Comunità".
Parti: Francini c. Bitumstrade
Lingua Originale: Italiano
Classificazione: Art. 31 Ferie retribuite
Testo
Segnalazioni: Efficacia della Carta
La sentenza menziona la Carta di Nizza e le ultime sentenze della CGCE che l'hanno richiamata