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Giurisprudenza C-233/19 (30/09/2020)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 30/09/2020

Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, lettia alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia in materia di assistenza sociale il cui esito è collegato a un’eventuale sospensione degli effetti di una decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia deve considerare che un ricorso diretto all’annullamento e alla sospensione di tale decisione comporta, automaticamente, la sospensione della suddetta decisione, sebbene tale sospensione non risulti dall’applicazione della normativa nazionale, qualora tale ricorso contenga un argomento diretto a dimostrare che l’esecuzione della stessa decisione esporrebbe tale cittadino di un paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, che non appare manifestamente infondato e tale normativa non preveda altri mezzi di ricorso, disciplinati da norme precise, chiare e prevedibili, che comportino, automaticamente, la sospensione di una siffatta decisione

Parti: CPAS de Liège

Classificazione: Libertà - Art. 19 Allontanamento - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice

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