Giurisprudenza C-233/18 (12/11/2019)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 12/11/2019
Oggetto: Secondo la Corte, uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza e di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari. L’imposizione di altre sanzioni deve, in qualsiasi circostanza, rispettare il principio di proporzionalità e della dignità umana. Nel caso di un minore non accompagnato, dette sanzioni devono essere adottate tenendo conto con particolare riguardo dell’interesse superiore del minore
Parti: Haqbin
Classificazione: Dignità - Art. 1 Dignità - Libertà - Art. 18 Rifugiati - Uguaglianza - Art. 24 Diritti dei bambini
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