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Giurisprudenza C-245/17 (21/11/2018)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 21/11/2018

Oggetto: La Corte ha affermato che l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, non osta a una normativa nazionale che consente a un datore di lavoro di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, per il motivo che le condizioni di necessità e di urgenza alle quali era subordinata la loro assunzione non sono più soddisfatte a tale data, mentre invece permane il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei docenti aventi la qualità di funzionari di ruolo. Inoltre, la direttiva 2003/88/, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, non osta ad una normativa nazionale che consente di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, anche se ciò privi tali docenti dei giorni di ferie annuali estive retribuite inerenti a tale anno scolastico, purché tali docenti percepiscano un’indennità finanziaria a tale titolo

Parti: Viejobueno Ibánez e de la Vara González

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Solidarietà - Art. 31 Ferie retribuite

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