Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza 65097/01 (13/05/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 13/05/2008

Oggetto: I ricorrenti, N.N. e T.A. sono cittadini belgi nati rispettivamente nel 1956 e nel 1963 e residenti a Knokke-Heist (Belgio). I ricorrenti denunciano la produzione in causa di propria corrispondenza (alcune lettere d’amore) acquisita come atti della vertenza sulle misure provvisorie adottande nel procedimento di “divorzio per colpa”instaurato dalla moglie di T.A. Essi invocano l’Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare). I ricorrenti, N.N. e T.A. sono cittadini belgi. Essi intrattengono una consolidata relazione omosessuale. La Corte osserva che la produzione di corrispondenza nell’ambito della procedura di divorzio è sottoposta a due condizioni che i giudici belgi hanno valutato come rispettate nella fattispecie: cioè che la persona che produce tale corrispondenza non sia entrata illecitamente in possesso delle lettere che produce e che tali lettere non siano coperte dal segreto professionale. La Corte rileva inoltre che nonostante il ricorrente T.A. non abbia mai smentito la realtà della sua relazione omosessuale e che l’eventuale errore su qualità fondamentale dello sposo non fosse rilevante in quella fase del processo, non si potrebbe dedurre da tali circostanze che i giudici belgi dovevano sottovalutare le lettere in discussione togliendo quindi all’ex-moglie di T.A. la possibilità di produrle a sostegno delle proprie richieste. La Corte ritiene inoltre che la pubblicità data poi al legame omosessuale dei ricorrenti risulta fondamentalmente dalla loro stessa azione, tendente a vietare la produzione delle lettere contestate, e che il mero fatto che le lettere siano state allegate al fascicolo di causa, non conferisce loro un carattere “pubblico”, dato il carattere limitato dell’accesso ai fascicoli di questo tipo. Di conseguenza la Corte ritiene che l’ingerenza denunciata non potrebbe mai essere considerata sproporzionata agli scopi perseguiti/da perseguire e – all’unanimità – conclude per la non violazione dell’invocato Articolo 8.

Parti: N.N. et T.A. c/ Belgio

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata