Giurisprudenza 104/2008 (18/04/2008)
Tipo: Sentenza
Autorità: Corti nazionali: Corti supreme (Italia) - Corte Costituzionale
Data: 18/04/2008
Oggetto: La Corte Costituzionale italiana, ha stabilito che, poiché la competenza a tutelare l’ambiente e l’ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come un’entità organica; pertanto, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, funziona da limite alla disciplina che le Regioni e le Province dettano in questa materia. Le Regioni non possono reclamare quindi un loro coinvolgimento nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale.
La Corte ha inoltre stabilito che lo Stato non può imporre alle Province autonome di conformarsi, nell’adozione delle misure di salvaguardia e delle misure di conservazione, «ai criteri minimi uniformi» di un emanando decreto ministeriale. Spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE. La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1226 della legge finanziaria 2007 (legge 27.12.1006 n.296) nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e Bolzano ad uniformarsi ai criteri definiti con decreto ministeriale.
Lingua Originale: Italiano
Classificazione: Solidarietà - Art. 37 Tutela dell’ambiente
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