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Giurisprudenza C-127/15 (08/12/2016)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 08/12/2016

Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretata nel senso che un accordo di rateizzazione di un credito, stipulato, in seguito all’insolvenza del consumatore, tra quest’ultimo e il creditore con l’intermediazione di un’agenzia di recupero crediti, non è senza spese qualora, con tale accordo, il consumatore s’impegni a rimborsare l’importo totale di tale credito e a pagare interessi o spese che non sono stati previsti dal contratto iniziale ai termini del quale è stato concesso detto credito. La Corte ha poi precisato che un’agenzia di recupero che stipula, in nome del creditore, un accordo di rateizzazione di un credito insoluto ma che agisce come intermediario del credito solo in via accessoria va considerata un «intermediario del credito» e non è soggetta all’obbligo d’informazione precontrattuale del consumatore, a norma degli di tale direttiva

Parti: Verein für Konsumenteninformation

Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori

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