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Giurisprudenza 44009/05 (27/03/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 27/03/2008

Oggetto: Libertà e sicurezza; vita privata; accesso alla giustizia; portata dei diritti garantiti. La Corte, all’unanimità, ha concluso per: violazione dell’Articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, motivata dal fatto che il procedimento ha tolto al ricorrente la sua capacità giuridica; violazione dell’Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare) della stessa Convenzione, motivata dalla totale privazione della capacità giuridica del ricorrente; violazione dell’Articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), motivata dall’internamento del ricorrente in ospedale psichiatrico; violazione dell’Articolo 5 § 4, motivata dalla situazione di impossibilità per il ricorrente di ottenere l’uscita dall’ospedale; non rispetto, da parte del Governo russo, dell’Articolo 34 (diritto di ricorso individuale), motivato dall’impedimento recato al ricorrente di accedere alla Corte.

Parti: Chtoukatourov c/ Russia

Classificazione: Libertà - Art. 6 Libertà - Sicurezza - Art. 7 Vita privata - Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Disposizioni generali - Art. 52 Portata dei diritti garantiti