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Giurisprudenza C-586/13 (18/06/2015)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 18/06/2015

Oggetto: La Corte ha affermato che l’Austria ha il diritto di limitare la cessione temporanea di manodopera sul proprio territorio anche qualora detta cessione non riguardi un settore sensibile. Per determinare se il rapporto contrattuale debba essere qualificato come cessione temporanea di manodopera, la Corte ha affermato che si deve tener conto di ogni elemento che indichi se il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante sia o meno l’oggetto stesso della prestazione di servizi sulla quale verte tale rapporto contrattuale. Costituiscono, in linea di principio, degli indici che un tale trasferimento non è l’oggetto stesso della prestazione di servizi in parola, in particolare, il fatto che il prestatore di servizi sopporti le conseguenze di un’esecuzione della prestazione non conforme al contratto nonché la circostanza che tale prestatore sia libero di determinare il numero di lavoratori che egli ritiene utile inviare nello Stato membro ospitante. Al contrario, la circostanza che l’impresa beneficiaria di detta prestazione controlli la conformità della prestazione rispetto al citato contratto o che possa impartire istruzioni generali ai lavoratori impiegati dal prestatore non consente, di per sé, di concludere per l’esistenza di una cessione temporanea di manodopera

Parti: Martin Meat

Classificazione: Libertà - Art. 15 Diritto di prestare servizi

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