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Giurisprudenza C-9/14 (18/06/2015)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 18/06/2015

Oggetto: Secondo la Corte, l’articolo 39, paragrafo 2, CE non osta a che uno Stato membro, ai fini dell’imposta sul reddito di un lavoratore non residente che ha svolto attività lavorative in tale Stato membro durante parte dell’anno considerato, rifiuti di concedere a tale lavoratore un’agevolazione fiscale che tenga conto della sua situazione personale e familiare, in quanto, benché egli abbia acquisito, in tale Stato membro, la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi relativi a tale periodo, questi ultimi non costituiscono l’essenziale delle sue risorse imponibili nel corso dell’intero anno considerato. La circostanza che tale lavoratore abbia trasferito la sua attività lavorativa in uno Stato terzo e non in un altro Stato membro dell’Unione europea non influisce su tale interpretazione

Parti: Kieback

Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione

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