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Giurisprudenza C-260/13 (23/04/2015)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 23/04/2015

Oggetto: La Corte ha affermato che uno Stato membro, nel cui territorio temporaneamente soggiorna il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, può rifiutare di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore. La Corte ha poi aggiunto che lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali requisiti, conformemente al principio di proporzionalità, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale

Parti: Aykul

Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Libertà di soggiorno

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