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Giurisprudenza 39051/2003 (13/12/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 13/12/2007

Oggetto: Rispetto della vita privata e familiare. La Corte, all’unanimità, conclude per la violazione dell’Articolo 8 (diritto al rispetto della vita familiare) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dovuta alla perdita dell’originaria “filiazione materna” di una dei ricorrenti, dopo la sua adozione da parte del compagno di sua madre. I ricorrenti denunciavano come contrari al citato Articolo 8, cioè al rispetto della loro vita familiare, gli effetti dell’adozione di Isabelle Emonet da parte di Roland Emonet. Articolo 8 La Corte ritiene che la rottura del legame familiare tra Isabelle Emonet e sua madre a seguito dell’adozione, costituisce un’ingerenza nell’esercizio del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare, ingerenza che era prevista e disciplinata dal codice civile svizzero. Il problema di competenza della Corte è quello di determinare se la suddetta ingerenza perseguiva un fine legittimo ed era “necessaria in una società democratica”. In ordine alla tesi sostenuta dal governo svizzero secondo cui i ricorrenti avrebbero potuto evitare la perdita di filiazione con il matrimonio, la Corte ritiene che non spetta alle autorità nazionali sostituirsi alle persone interessate, allorché queste devono decidere sulla forma di vita comune che intendono adottare. La Corte rammenta che la nozione di “famiglia” ex Articolo 8 non si limita solo alle sole relazioni fondate sul matrimonio, ma può coinvolgere altri legami “familiari”. La Corte osserva che la Convenzione Europea 1967 sull’adozione di bambini stabilisce che i diritti e i doveri del padre e della madre di un bimbo cessano al momento della sua adozione da parte di terzi. Tuttavia, la Corte rileva che soltanto 18 Stati membri del Consiglio di Europa hanno ratificato tale Convenzione, e che esiste attualmente un progetto di revisione convenzionale basata sul mantenimento della filiazione originaria in caso di adozione da parte del convivente o di chi si trova in unione registrata con uno dei due genitori del bimbo. Secondo la Corte, questo progetto di riforma legislativa è sintomo - nell’ambito degli Stati membri del Consiglio di Europa – di una evoluzione della riconoscenza delle adozioni come quella all’origine della presente causa. Peraltro la Corte non ritiene ipotizzabile un rimprovero ai ricorrenti di avere ignorato le vaste conseguenze della loro domanda di adozione, determinante la rottura dell’originario vincolo di filiazione naturale materna tra due di essi. In tali condizioni, la Corte ritiene che il “rispetto” della vita familiare dei ricorrenti avrebbe richiesto una migliore consapevolezza di dati concreti, sia biologici sia sociali, onde evitare una applicazione generalizzata della legge sulle adozioni a questo caso particolare, non rientrante chiaramente nelle previsioni di detta legge. La mancanza di tale consapevolezza si è scontrata con la volontà dei ricorrenti, senza trarre profitto per alcuno. La Corte conclude, quindi, per la violazione dell’Articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Parti: Emonet et autres c/ Svizzera

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata