Giurisprudenza C-294/06 (24/01/2008)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Data: 24/01/2008
Oggetto: La Corte, chiamata ad interpretare l’art. 6 n. 1 della decisione relativa allo sviluppo dell’associazione tra CEE e Turchia, ha statuito che un cittadino turco, autorizzato ad entrare in uno Stato membro in qualità di persona alla pari o di studente, non può essere privato della qualifica di “lavoratore” né può vedersi negato l’inserimento nel “mercato del lavoro” di tale Stato membro. I motivi per i quali il permesso di ingresso gli è stato concesso, ovvero la prestazione di attività come persona alla pari o la frequenza di un corso di studi, non possono di per se stessi impedire all’interessato di avvalersi dell’art 6 n. 1 della decisione n. 1/80. Per ottenere il rinnovo del permesso di lavoro e godere del diritto di soggiorno occorre invece che soddisfi le tre condizioni previste dall’art. 6 n. 1, ovvero presti attività reali ed effettive, si conformi alle prescrizioni di legge e regolamentari dello Stato ospitante ed abbia un regolare impiego.
Parti: The Queen, su istanza di Ezgi Payir,Burhan Akyuz,Birol Ozturk c/ Secretary of State for the Home Department
Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Libertà di soggiorno
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