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Giurisprudenza C-5/12 (19/09/2013)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 19/09/2013

Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e la direttiva 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, non ostano a una norma nazionale che prevede che il padre di un bambino, lavoratore subordinato, possa, con l’accordo della madre, anch’essa lavoratrice subordinata, fruire di un congedo di maternità per il periodo successivo alle sei settimane di riposo obbligatorio per la madre dopo il parto, fatto salvo il caso in cui esista un pericolo per la salute della stessa, mentre il padre di un bambino, lavoratore subordinato, non può fruire di siffatto congedo nel caso in cui la madre non sia lavoratrice subordinata e non sia iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale.

Parti: Marc Betriu Montull

Classificazione: Uguaglianza - Art. 23 Parità uomo/donna - Solidarietà - Art. 33 Congedi parentali

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